NIS2

NIS2

Settore

D.Lgs. 138/2024, Allegato II, n. 2

Aggiornato il 23 settembre 2026

di Alessandro Truffo

NIS2 e gestione dei rifiuti: chi è obbligato e cosa deve fare

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e intermediazione: chi rientra nel D.Lgs. 138/2024 e con quali obblighi.

La gestione dei rifiuti è nell'Allegato II del D.Lgs. 138/2024 («altri settori critici»). Rientrano le imprese medie e grandi per cui la gestione dei rifiuti è l'attività economica principale: sono soggetti importanti. Chi produce rifiuti, o li gestisce solo come attività accessoria, non è nel perimetro per questo settore.

Chi rientra

L'Allegato II, punto 2, comprende le imprese che si occupano della gestione dei rifiuti come definita dall'art. 3, punto 9, della direttiva 2008/98/CE: raccolta, trasporto, recupero (compresa la cernita) e smaltimento dei rifiuti, la supervisione di queste operazioni e gli interventi dopo la chiusura dei siti di smaltimento, oltre alle operazioni svolte come commercianti o intermediari.

Sono escluse le imprese per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica. Un'azienda manifatturiera che gestisce i propri scarti, per esempio, non rientra in questo settore (ma potrebbe rientrare nel proprio).

Essenziale o importante

  • media o grande impresa (almeno 50 dipendenti, oppure fatturato e bilancio entrambi oltre 10 milioni di euro) → soggetto importante;
  • piccola impresa → fuori, salvo designazione ACN;
  • essenziale solo se designata dall'ACN (art. 6, comma 2) o identificata come soggetto critico.

Molte aziende del settore sono società partecipate o controllate da enti pubblici. Per alcune di queste il decreto prevede sanzioni in importo fisso, come per le pubbliche amministrazioni (art. 38, comma 9, lett. c e d), nei casi individuati secondo l'art. 40, comma 4: se è il tuo caso, fai verificare il regime applicabile.

Rischi e obblighi specifici

  • Servizio pubblico e continuità. Per chi fa raccolta urbana un fermo dei sistemi di pianificazione dei turni, di gestione della flotta o degli impianti diventa rapidamente un disservizio visibile. Servono livelli di servizio attesi definiti (DE.CM-01, per riconoscere un incidente IS-3) e un piano di continuità approvato dagli organi di amministrazione (ID.IM-04).
  • Impianti e mezzi. Impianti di selezione e trattamento, pese, localizzazione dei mezzi: dispositivi OT e IoT da inventariare (ID.AM-01) e, se gestiti da fornitori da remoto, accessi da documentare e registrare (PR.IR-01, PR.PS-04).
  • Tracciabilità digitale. Registri, formulari e pesate digitali sono dati la cui integrità conta: una loro alterazione con impatto verso l'esterno è una perdita di integrità (tipologia IS-2). Backup protetti e test di ripristino (PR.DS-11) sono la prima difesa.
  • Fornitori. Gestionali di settore, telematica dei mezzi, manutentori degli impianti: inventario, clausole di sicurezza e valutazione del rischio (GV.SC-04, GV.SC-05, GV.SC-07).
  • Autorità di settore: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (art. 11).

Scadenze

  • Registrazione o aggiornamento sul Portale ACN: ogni anno dal 1° gennaio al 28 febbraio. L'ACN pubblica l'elenco entro il 31 marzo.
  • Aggiornamento annuale (IP e domini, organi di amministrazione, sostituto del punto di contatto, fornitori rilevanti): dal 15 aprile al 31 maggio.
  • Categorizzazione di attività e servizi: dal 1° maggio al 30 giugno.
  • Misure di base: 18 mesi dalla comunicazione ACN per chi è entrato nell'elenco nel 2025 (ottobre 2026); 31 luglio 2027 per chi è entrato nel 2026.
  • Notifica degli incidenti: già in vigore per la coorte 2025; dal 1° gennaio 2027 per la coorte 2026.
  • Ogni modifica dei dati registrati va comunicata entro 14 giorni.

Tutte le date, da aggiungere al tuo calendario: calendario delle scadenze NIS2.

Come ti aiuta Epic Assess

Epic Assess è la piattaforma di Mokka Studios per le PMI che devono adeguarsi alla NIS2. Parte dal catalogo delle misure ACN (37 per gli importanti, 43 per gli essenziali), ti mostra cosa manca, tiene il calendario delle scadenze, segue le finestre di notifica degli incidenti e prepara i file per il Portale ACN, come l'elenco dei fornitori rilevanti, in formato conforme al modello ACN. Le proposte della piattaforma sono bozze che approvi tu: la conformità resta una decisione della tua azienda.

Domande frequenti

Siamo un'impresa di trasporto rifiuti con 70 dipendenti: rientriamo?

Sì, con buona probabilità come soggetto importante: il trasporto rientra nella definizione di gestione dei rifiuti e superi le soglie della piccola impresa, a patto che sia la tua attività principale. La conferma arriva con la registrazione sul Portale ACN.

Facciamo solo intermediazione, senza mezzi né impianti: conta?

Sì: la definizione della direttiva 2008/98/CE comprende le operazioni svolte come commercianti o intermediari. Anche qui valgono la soglia dimensionale e il criterio dell'attività principale.

Siamo la multiutility del territorio e gestiamo anche acqua ed energia: in quale settore ci registriamo?

In tutti quelli in cui svolgi attività comprese negli allegati: la registrazione indica settori, sottosettori e tipologie di soggetto (art. 7). Per la categoria conta che tu sia un soggetto dell'Allegato I: se svolgi attività come acqua o energia e sei una grande impresa, sei essenziale (art. 6).

Per approfondire

Le pagine degli altri settori:

Fonti