Glossario
NIS2
Glossario
art. 3 D.Lgs. 138/2024
Aggiornato il 23 settembre 2026
di Alessandro Truffo
Perimetro NIS2 (ambito di applicazione)
Il perimetro NIS2 è l'insieme delle organizzazioni a cui si applica il D.Lgs. 138/2024: di regola le medie e grandi imprese dei settori elencati negli Allegati I e II, più alcune categorie incluse a prescindere dalla dimensione.
Le regole
L'art. 3 combina due criteri, settore e dimensione:
- Settore: Allegato I (alta criticità: energia, trasporti, banche, mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, servizi TIC gestiti B2B, spazio) o Allegato II (servizi postali, rifiuti, chimica, alimenti, fabbricazione, fornitori di servizi digitali, ricerca). Allegati III e IV riguardano pubbliche amministrazioni e altre tipologie.
- Dimensione: si superano i massimali della piccola impresa, cioè almeno 50 dipendenti oppure fatturato e bilancio entrambi oltre 10 milioni di euro, contando di regola anche le imprese associate e collegate.
A prescindere dalla dimensione rientrano, tra gli altri, gli operatori di comunicazioni elettroniche, i prestatori di servizi fiduciari, registri e fornitori DNS, i soggetti critici e quelli che l'ACN individua (art. 3, commi 5–10). Dentro il perimetro si è essenziali o importanti.
Errori comuni
- Confonderlo con il «Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica» (decreto-legge 105/2019): è un'altra norma, per un numero ristretto di soggetti individuati dallo Stato. Il decreto NIS ne regola i rapporti all'art. 33.
- Pensare che la registrazione la faccia l'ACN: tocca a te registrarti sul Portale ACN dal 1° gennaio al 28 febbraio. L'ACN redige poi l'elenco e te lo comunica.
- Credere di essere fuori perché piccolo: un fornitore rilevante di un soggetto NIS riceverà comunque richieste contrattuali, e l'ACN può includere un elemento sistemico della catena di fornitura.
Riferimento normativo
Artt. 3, 6 e 7 e Allegati I–IV D.Lgs. 138/2024; raccomandazione 2003/361/CE.