NIS2
Glossario
art. 25, comma 5, lett. a), D.Lgs. 138/2024
Aggiornato il 23 settembre 2026
di Alessandro Truffo
Pre-notifica
La pre-notifica è il primo avviso che un soggetto NIS2 invia al CSIRT Italia quando ha evidenza di un incidente significativo: va trasmessa senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore.
Cosa contiene
Il decreto chiede poco, e lo chiede «ove possibile»: se l'incidente può essere il risultato di atti illegittimi o malevoli e se può avere un impatto transfrontaliero. Nella direttiva europea lo stesso passaggio si chiama *early warning*, «preallarme»: è lo stesso obbligo, il D.Lgs. 138/2024 usa «pre-notifica».
In pratica
- Non aspettare di sapere tutto. Le linee guida ACN sulla gestione degli incidenti lo dicono esplicitamente: nelle prime ore spesso mancano servizi impattati o vulnerabilità sfruttate. Si invia la pre-notifica con quello che si sa, poi si indaga e si completa con la notifica entro 72 ore.
- Le 24 ore partono dall'evidenza, cioè da quando disponi di elementi oggettivi che l'incidente c'è stato: una segnalazione del CSIRT, un ticket dell'help desk, un allarme del monitoraggio.
- Chi la invia: il referente CSIRT, sul portale segnalazioni.acn.gov.it. In via eccezionale, se lui e i sostituti non sono disponibili, il punto di contatto.
- Cosa ricevi: entro 24 ore dalla pre-notifica, ove possibile, il CSIRT risponde con un primo riscontro e, se lo chiedi, indicazioni di mitigazione.
Il consiglio pratico è avere un modello già compilato per le parti fisse (chi siete, contatti, servizi) nel piano di gestione degli incidenti richiesto dalla misura RS.MA-01.
Riferimento normativo
Art. 25, commi 5, lett. a), e 7, D.Lgs. 138/2024; art. 23, par. 4, lett. a), direttiva (UE) 2022/2555.
Termini collegati
Per approfondire
Fonti
- D.Lgs. 138/2024, art. 25, Normattiva
- Direttiva (UE) 2022/2555, art. 23, EUR-Lex
- ACN, FAQ misure e notifiche di base (ISB.G.4)
- ACN, Linee guida sulla gestione degli incidenti (v1.1, aprile 2026), pubblicate nella sezione Modalità e specifiche di base