Glossario

NIS2

Glossario

art. 25, comma 5, lett. a), D.Lgs. 138/2024

Aggiornato il 23 settembre 2026

di Alessandro Truffo

Pre-notifica

La pre-notifica è il primo avviso che un soggetto NIS2 invia al CSIRT Italia quando ha evidenza di un incidente significativo: va trasmessa senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore.

Cosa contiene

Il decreto chiede poco, e lo chiede «ove possibile»: se l'incidente può essere il risultato di atti illegittimi o malevoli e se può avere un impatto transfrontaliero. Nella direttiva europea lo stesso passaggio si chiama *early warning*, «preallarme»: è lo stesso obbligo, il D.Lgs. 138/2024 usa «pre-notifica».

In pratica

  • Non aspettare di sapere tutto. Le linee guida ACN sulla gestione degli incidenti lo dicono esplicitamente: nelle prime ore spesso mancano servizi impattati o vulnerabilità sfruttate. Si invia la pre-notifica con quello che si sa, poi si indaga e si completa con la notifica entro 72 ore.
  • Le 24 ore partono dall'evidenza, cioè da quando disponi di elementi oggettivi che l'incidente c'è stato: una segnalazione del CSIRT, un ticket dell'help desk, un allarme del monitoraggio.
  • Chi la invia: il referente CSIRT, sul portale segnalazioni.acn.gov.it. In via eccezionale, se lui e i sostituti non sono disponibili, il punto di contatto.
  • Cosa ricevi: entro 24 ore dalla pre-notifica, ove possibile, il CSIRT risponde con un primo riscontro e, se lo chiedi, indicazioni di mitigazione.

Il consiglio pratico è avere un modello già compilato per le parti fisse (chi siete, contatti, servizi) nel piano di gestione degli incidenti richiesto dalla misura RS.MA-01.

Riferimento normativo

Art. 25, commi 5, lett. a), e 7, D.Lgs. 138/2024; art. 23, par. 4, lett. a), direttiva (UE) 2022/2555.

Termini collegati

Per approfondire

Fonti